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D.P.R. 13/09/2005 n. 296Art. 23 - Immobili dello Stato adibiti a luoghi di culto e relative pertinenze 1. I beni immobili di proprietà dello Stato adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi o locati gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi. 2. Il regime della gratuità delle concessioni e locazioni di cui al comma 1 si applica dalla data di entrata in vigore della legge 2 aprile 2001, n. 136, restando acquisite all'erario le somme eventualmente corrisposte. 3. Per il periodo antecedente l'entrata in vigore della legge 2 aprile 2001, n. 136, i rapporti economici pendenti sono definiti con la corresponsione di un canone ricognitorio annuo pari ad euro 150,00, restando acquisite all'erario le somme eventualmente corrisposte per importi superiori. Art. 24 - Immobili costituenti abbazie, certose e monasteri 1. Gli immobili di proprietà dello Stato costituenti abbazie, certose e monasteri possono essere concessi o locati a favore di ordini religiosi e monastici per l'esercizio esclusivo di attività religiosa, di assistenza, di beneficenza o comunque connessa con le prescrizioni di regole monastiche, a fronte del pagamento di un canone annuo ricognitorio pari ad euro 150,00, da aggiornarsi ogni tre anni in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti in corso ovvero alle utilizzazioni in corso alla data dell'entrata in vigore del presente rego- lamento anche per le ipotesi in cui alla stessa data non siano stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione. 3. La stipula degli atti di concessione o locazione ai sensi del comma 1 è subordinata alla previa regolarizzazione dei rapporti pendenti, con la corresponsione di una somma determinata nella misura annua ricognitoria di euro 150,00, ferme restando acquisite all'erario le somme già corrisposte a titolo di indennità di occupazione per importi superiori a quello determinato con i criteri previsti dal presente regolamento. Art. 25 - Durata delle concessioni o locazioni e norme di rinvio 1. Le concessioni e le locazioni di cui al presente capo, in ragione della natura degli enti ecclesiastici e della specificità dell'attività religiosa o di culto da essi esercitata, hanno la durata di anni diciannove, rinnovabili automaticamente. 2. Alle predette concessioni e locazioni si applicano le disposizioni recate dagli articoli 9, comma 1, secondo periodo, 15 e 16. Art. 26 - Presentazione delle domande 1. L'ente ecclesiastico designato per l'officiatura e per l'esercizio delle altre attività di religione o di culto presenta la domanda di cui all'articolo 20, corredata dell'atto di assenso alla sua presentazione rilasciato dall'Ordinario diocesano e congiuntamente, quando l'ente ecclesiastico è un istituto religioso o una società di vita apostolica o loro articolazione, dal superiore competente; alternativamente l'atto di assenso può essere iscritto in calce alla domanda medesima. Art. 27 - Concessioni e locazioni a favore di enti religiosi e delle istituzioni di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207. 1. Gli immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 9 del presente regolamento, possono essere concessi o locati a favore di enti religiosi e delle istituzioni di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, che perseguono rilevanti finalità umanitarie o culturali, a fronte del pagamento di un canone ricognitorio annuo pari ad euro 150,00, da aggiornarsi ogni tre anni in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 2. Ai fini della determinazione della durata delle concessioni e locazioni di cui al presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 14. Art. 28 - Effetti della concessione o locazione 1. Alle concessioni e locazioni di cui al presente capo sono applicabili le disposizioni previste dagli articoli 5, 6 e 8. Capo V Disposizioni finali e transitorie Art. 29 - Norme abrogate 1. Alla data di pubblicazione del presente regolamento è abrogata ogni previsione di legge che contempli l'applicazione di un canone ridotto in deroga al presente regolamento. In particolare sono abrogate le seguenti disposizioni a) la legge 11 luglio 1986, n. 390 b) la legge 1° giugno 1990, n. 134 c) l'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 d) l'articolo 5, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507 e) l'articolo 11 della legge 12 luglio 1999, n. 237 f) l'articolo 4, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 g) l'articolo 43, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 h) il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 41 i) l'articolo 80, comma 6 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 l) l'articolo 211-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, aggiunto dall'articolo 24 della legge 23 aprile 2003, n. 109, limitatamente alle parole «in conformità ai parametri di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni. ». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 settembre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato a seguito della deliberazione della sezione del controllo n. 1/2006 in data 15 dicembre 2005, registro n. 1, foglio n. 15 Ammesso al visto della Sezione del controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 15 dicembre 2005, con esclusione dell'art. 11, comma 1, lettera g), n. 1. |
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